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SULL'AUTOCERTIFICAZIONE Molto probabilmente gran parte dei cittadini italiani non conosce l'esistenza di una legge che permette loro di fare meno code agli sportelli comunali per le richieste di certificati. Si tratta della legge n. 15, che comprende norme sull'autocertificazione,
varata nell'ormai lontano 1968 e di fatto inapplicata, per tanti anni, da gran parte della
Pubblica Amministrazione ed attualmente modificata dalla L. n. 127 del 15/05/97 . Quali sono le autocertificazioni che si possono effettuare? Quando è possibile utilizzare una dichiarazione "temporaneamente" sostitutiva? In quali altri casi sono ammesse dalla legge le dichiarazioni? In quali casi l'autocertificazione non e' utilizzabile? Cosa fare se allo sportello l'impiegato si rifiuta di accettare l'autocertificazione? |
Questo istituto consente al cittadino di autocertificare presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, la propria condizione, i propri requisiti o fatti di sua diretta conoscenza, evitando così un inutile "passaggio" all'Anagrafe del Comune.
Per meglio illustrare le opportunità offerte da questo diritto facciamo ricorso all'esempio di un cittadino che voglia iscriversi alle liste dell'Ufficio di Collocamento e che debba pertanto presentare il LIBRETTO DI LAVORO e lo STATO DI FAMIGLIA.
Il cittadino già in possesso del libretto di lavoro può evitare di recarsi all'Anagrafe per richiedere lo stato di famiglia, in quanto può dichiarare direttamente all'Ufficio di Collocamento (sotto la sua personale responsabilità), la sua situazione famigliare.
Al fine di favorire l'accesso a questo diritto
l'Amministrazione rende disponibile un modello tipo per l'autocertificazione di ciascuna
delle dichiarazioni consentite dalla legge.
E' possibile prelevare e stampare copia della autocertificazione che andrà compilata
,inserendo i dati personali ed il tipo do autocertificazione, e presentata all'Ufficio
interessato.
Certificato generale | |
CARICA CERTIFICATO |
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (cumulativa) | |
CARICA CERTIFICATO COMULATIVO |
Si ricorda che tali dichiarazioni non sono più
soggette ad autenticazioni.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' | |||
E' bene ricordare che
È quella riferita a situazioni, fatti o qualità personali che si possono dichiarare "temporaneamente", sulla base di richieste e indicazioni specifiche dell'Ente richiedente dinnanzi al Funzionario competente, in attesa cioè di presentare l'apposita documentazione.
Sono ammesse tra l'altro nei "concorsi pubblici".
Ricorriamo di nuovo ad un esempio:
Il Comune bandisce un concorso per un "impiegato".
Nella domanda di partecipazione il concorrente deve dichiarare:
Senza dover contestualmente presentare la relativa
documentazione.
Tutti coloro che partecipano al concorso, inoltre, possono avvalersi del diritto di
autocertificare i "titoli" che, se previsto dal bando, danno diritto ad un
particolare punteggio, con una dichiarazione che, appunto, sostituisce temporaneamente la
documentazione.
Ma perché temporaneamente?
Perché l'interessato dovra' produrre i relativi documenti
quando l'Amministrazione li richiedera' prima di emettere il provvedimento a lui
favorevole. Ad esempio solo nel caso in cui egli abbia vinto il concorso o, con
riferimento ai "titoli", nel caso in cui abbia superato le prove d'esame.
A titolo di esempio si possono citare le seguenti situazioni nelle quali la legge
consente le dichiarazioni sostitutive:
Non sono ammesse per gli stati di servizio ed i fogli
matricolari militari, nonche' per gli estratti di nascita e di stato civile, nei casi in
cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.
Dopo aver chiesto ed ottenuto le generalità e la qualifica dell'impiegato, il cittadino può chiedere allo stesso e per iscritto il motivo del rifiuto. Contestualmente segnalerà quanto accaduto al Dirigente dell'Ente.
L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o rifiuto d'atti d'ufficio, nel caso in cui il rifiuto NON SIA MOTIVATO E LA MOTIVAZIONE non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.